Le aziende che utilizzano pixel di tracciamento nelle email devono adeguarsi alle Linee guida del Garante Privacy entro il 29 ottobre 2026. Le indicazioni chiariscono quando è necessario il consenso degli utenti, quali informazioni devono essere fornite e come garantire la possibilità di rifiutare il monitoraggio senza rinunciare alle comunicazioni.
Negli ultimi giorni molti italiani hanno ricevuto messaggi da operatori telefonici, banche, fornitori di servizi e aziende che informano dell’utilizzo di tecnologie di tracciamento nella posta elettronica.
Una circostanza che ha sollevato interrogativi: perché queste comunicazioni stanno arrivando tutte insieme? Cosa viene effettivamente monitorato quando apriamo un’email? E quali conseguenze avranno le indicazioni del Garante per chi invia newsletter e messaggi promozionali?
I punti principali da conoscere:
- Il termine per adeguarsi alle Linee guida del Garante Privacy è il 29 ottobre 2026.
- I tracking pixel possono consentire di rilevare l’apertura delle email e raccogliere informazioni sulle interazioni dei destinatari.
- Il tracciamento individuale per finalità promozionali richiede normalmente un consenso preventivo e informato.
- Gli utenti devono poter revocare il consenso al tracciamento continuando, se lo desiderano, a ricevere le comunicazioni.
- Sono previste specifiche deroghe, tra cui alcuni utilizzi per statistiche aggregate, sicurezza e comunicazioni di servizio.
Perché stanno arrivando tante email sui pixel di tracciamento
L’improvviso aumento delle comunicazioni relative ai tracking pixel è direttamente collegato a una scadenza normativa.
Il 17 aprile 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le Linee guida sull’utilizzo dei pixel di tracciamento nelle comunicazioni di posta elettronica, successivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026.
Il provvedimento ha previsto un periodo di sei mesi per consentire ai soggetti interessati di adeguare i propri sistemi e le modalità di trattamento dei dati personali. Il termine scade il 29 ottobre 2026.
Per questo motivo numerose aziende stanno aggiornando le informative sulla privacy, verificando i consensi precedentemente acquisiti e comunicando ai destinatari come vengono utilizzate le tecnologie di monitoraggio delle email.
Le comunicazioni che stanno arrivando non indicano necessariamente che le aziende abbiano introdotto nuovi strumenti di tracciamento.
In molti casi riguardano tecnologie utilizzate da tempo, sulle quali viene ora richiesta una maggiore trasparenza e una gestione dei consensi conforme alle indicazioni dell’Autorità.
Il Garante ha inoltre inserito la verifica dell’applicazione delle Linee guida tra le attività ispettive previste per il secondo semestre 2026.
Cosa sono i pixel di tracciamento nelle email e come funzionano
I pixel di tracciamento, conosciuti anche come tracking pixel, sono piccole immagini digitali inserite nei messaggi di posta elettronica, spesso trasparenti e invisibili al destinatario.
La loro particolarità è che, anziché essere necessariamente incorporate nel messaggio, possono essere richiamate da un server esterno quando il programma di posta elettronica carica le immagini.
Questo meccanismo può consentire al sistema utilizzato dal mittente di registrare alcune informazioni relative all’interazione con il messaggio.
Quali informazioni possono raccogliere
A seconda della configurazione tecnica, un pixel può consentire di rilevare:
- Il caricamento delle immagini associate a un messaggio.
- La data e l’ora della richiesta al server.
- Eventuali aperture ripetute, quando tecnicamente rilevabili.
- Informazioni tecniche relative alla connessione o al programma di posta.
- Un identificativo individuale che consente di associare l’evento a un destinatario specifico.
Se il sistema utilizza identificativi individuali, il mittente può potenzialmente collegare questi dati a un determinato indirizzo email.
È proprio questa possibilità di monitorare il comportamento della singola persona a rendere particolarmente delicato l’impiego della tecnologia.
Aprire un’email significa essere sempre tracciati?
Non necessariamente.
Il funzionamento dei tracking pixel dipende anche dalle caratteristiche del programma utilizzato per leggere la posta elettronica.
Alcuni servizi bloccano il caricamento automatico delle immagini esterne, mentre altri adottano sistemi di protezione della privacy che possono nascondere o alterare determinate informazioni.
Inoltre, il caricamento di un’immagine non costituisce sempre una prova certa dell’effettiva lettura del messaggio.
Un programma potrebbe scaricare le immagini automaticamente senza che il destinatario abbia letto il contenuto. Viceversa, una persona potrebbe leggere l’email senza attivare il pixel.
Per questa ragione, anche le statistiche sulle aperture delle newsletter devono essere interpretate tenendo conto dei limiti tecnici del sistema.
Cosa prevedono le nuove Linee guida del Garante Privacy
Il provvedimento del Garante non introduce un divieto generalizzato di utilizzare pixel di tracciamento nelle email.
Stabilisce invece le condizioni che devono essere rispettate quando questi strumenti consentono di raccogliere informazioni sui destinatari.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali, insieme alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Le indicazioni dell’Autorità riguardano principalmente trasparenza, consenso, possibilità di revoca e protezione dei dati personali.
Quando è necessario il consenso
Il consenso preventivo è normalmente necessario quando i pixel vengono utilizzati per analizzare il comportamento del singolo destinatario a fini promozionali.
È il caso, per esempio, di un’azienda che monitora le aperture delle email per valutare l’interesse di una persona verso una campagna pubblicitaria, modificare la frequenza dei messaggi oppure costruire un profilo delle sue preferenze commerciali.
In queste circostanze, il destinatario deve conoscere le finalità del trattamento ed esprimere una scelta libera, informata e specifica.
Il Garante chiarisce che, nelle comunicazioni promozionali, il consenso al tracciamento può in linea di principio essere ricompreso nel consenso generale alla ricezione delle comunicazioni di marketing.
Questo però non significa che una semplice iscrizione alla newsletter autorizzi automaticamente qualsiasi forma di monitoraggio.
La richiesta deve essere formulata in modo trasparente, così che la persona possa comprendere quali strumenti saranno utilizzati e per quali finalità.
Quando il consenso può non essere necessario
Le Linee guida individuano anche alcune situazioni in cui possono trovare applicazione specifiche deroghe.
Tra queste rientra l’utilizzo di pixel esclusivamente per produrre statistiche aggregate sulle aperture, purché siano adottate misure tecniche che impediscano di misurare il comportamento del singolo destinatario.
Il Garante richiama, per esempio, l’impiego di pixel identici per tutti i destinatari di una campagna e l’anonimizzazione degli altri dati tecnici raccolti.
Ulteriori eccezioni possono riguardare determinate esigenze di sicurezza oppure comunicazioni istituzionali e di servizio, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Le deroghe non sono automatiche.
Spetta al soggetto che utilizza i pixel verificare che sussistano effettivamente i presupposti normativi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Newsletter e consenso: cosa cambia per gli utenti
Una delle indicazioni più rilevanti riguarda la possibilità di distinguere il consenso alla ricezione delle comunicazioni da quello relativo al monitoraggio delle interazioni.
In concreto, un utente può essere interessato a ricevere una newsletter commerciale o informativa senza desiderare che ogni apertura venga associata al proprio profilo.
Il Garante stabilisce che la revoca del consenso al tracciamento deve poter avvenire anche in forma granulare.
Questo significa che il destinatario deve poter scegliere di interrompere completamente le comunicazioni oppure continuare a riceverle senza i pixel per i quali è richiesto il consenso.
Le aziende possono mettere a disposizione strumenti di gestione delle preferenze, per esempio tramite collegamenti presenti nelle email.
Il meccanismo deve essere facilmente accessibile e non deve introdurre ostacoli ingiustificati all’esercizio dei diritti.
Cosa fare quando arriva una comunicazione sui tracking pixel
Ricevere un’email che informa dell’utilizzo di pixel di tracciamento non significa necessariamente dover compiere un’azione immediata.
È opportuno leggere l’informativa e verificare quali finalità di trattamento dei dati personali vengono descritte.
Se il messaggio contiene un collegamento per gestire le preferenze, è possibile controllare le opzioni disponibili e decidere se mantenere o revocare il consenso al monitoraggio.
È importante distinguere queste comunicazioni informative dai tentativi di phishing.
La presenza di riferimenti al GDPR o al Garante Privacy non garantisce, da sola, l’autenticità del messaggio. Quando si hanno dubbi, è preferibile accedere autonomamente al sito ufficiale del mittente anziché utilizzare collegamenti sospetti presenti nell’email.
Per approfondire i rischi legati ai messaggi fraudolenti e alla protezione delle informazioni aziendali, è possibile consultare la guida di Comunicate.it sulla cybersecurity aziendale e sulla protezione dei dati e dei sistemi informatici.

Cosa devono fare le aziende che utilizzano l’email marketing
Le indicazioni del Garante interessano aziende, organizzazioni, gestori di newsletter, fornitori di servizi digitali e piattaforme per l’invio massivo di email.
Per chi utilizza strumenti di email marketing, l’adeguamento richiede una valutazione delle tecnologie effettivamente impiegate e delle finalità per cui vengono raccolti i dati.
Non è sufficiente aggiornare formalmente un’informativa se le modalità operative rimangono incompatibili con i principi previsti dalle Linee guida.
Verificare gli strumenti di monitoraggio
Il primo passaggio consiste nell’identificare le funzionalità di tracciamento attive sulla piattaforma utilizzata.
Molti servizi di email marketing offrono statistiche sulle aperture, analisi del comportamento dei destinatari e strumenti di segmentazione delle liste.
Occorre distinguere le semplici statistiche aggregate dalle attività che consentono di associare le interazioni a una persona identificata o identificabile.
Questa distinzione contribuisce a determinare gli adempimenti richiesti e l’eventuale necessità di acquisire un consenso.
Aggiornare informative e modalità di raccolta del consenso
Le informative sulla privacy devono spiegare con chiarezza l’utilizzo dei pixel, le finalità perseguite e le modalità con cui i destinatari possono esercitare i propri diritti.
Per i nuovi trattamenti, il Garante considera preferibile fornire le informazioni e raccogliere il consenso necessario già nella fase di acquisizione dell’indirizzo email.
Per i trattamenti esistenti, le Linee guida contemplano la possibilità di fornire le informazioni nel primo messaggio utile o in un successivo momento appropriato del rapporto con l’interessato.
L’azienda deve inoltre poter documentare le scelte degli utenti e garantire che vengano rispettate nel tempo.
Garantire la revoca selettiva del consenso
Un ulteriore aspetto riguarda i sistemi di gestione delle preferenze.
Quando l’utilizzo dei pixel si fonda sul consenso, il destinatario deve poterlo revocare senza essere necessariamente costretto a cancellarsi dalla newsletter.
Questo può richiedere modifiche alla configurazione della piattaforma, alla gestione delle liste di distribuzione o alle procedure utilizzate per preparare i messaggi.
La scelta della soluzione dipende dalle funzionalità concretamente disponibili e dall’architettura tecnica del servizio.
Applicare la protezione dei dati fin dalla progettazione
Il Garante richiama anche i principi di privacy by design e privacy by default, previsti dall’articolo 25 del GDPR.
L’obiettivo è limitare la raccolta dei dati a quanto necessario e ridurre i rischi per le persone interessate.
Tra le misure tecniche suggerite figura l’utilizzo di identificativi non immediatamente riconducibili all’indirizzo email, con una separazione tra le informazioni raccolte dal pixel e quelle che consentono di identificare direttamente il destinatario.
Queste misure non sostituiscono il consenso quando è richiesto, ma contribuiscono a una gestione più corretta e sicura dei dati personali.
Per utilizzare correttamente questi strumenti, oltre alla configurazione tecnica, serve personale capace di comprendere il funzionamento delle piattaforme e le implicazioni del trattamento dei dati. Un tema collegato alle competenze digitali sempre più richieste dalle aziende, già approfondito su Comunicate.it.
Quale impatto avranno le nuove regole sull’email marketing
Le Linee guida rappresentano un passaggio significativo nella disciplina delle tecnologie di monitoraggio utilizzate attraverso la posta elettronica.
Per anni le statistiche di apertura sono state una componente abituale delle piattaforme di email marketing, utilizzate per valutare l’andamento delle campagne e orientare le comunicazioni successive.
Le indicazioni del Garante richiedono ora di distinguere con maggiore attenzione tra analisi statistiche che non consentono il monitoraggio individuale e trattamenti che permettono di ricostruire il comportamento di un destinatario.
Per le imprese questo significa verificare i processi di raccolta dei dati e l’effettiva necessità delle informazioni utilizzate.
Per gli utenti, invece, la novità principale riguarda una maggiore consapevolezza delle attività di tracciamento e la possibilità di scegliere come gestirle.
L’email marketing continuerà a rappresentare uno strumento di comunicazione tra aziende e destinatari, ma la misurazione delle interazioni dovrà rispettare condizioni più precise.
La scadenza del 29 ottobre 2026 segna quindi il termine del periodo di adeguamento previsto dal Garante, con conseguenze concrete per la gestione delle newsletter e per la tutela della privacy nella posta elettronica.
Domande frequenti sui pixel di tracciamento email
Che cosa sono i pixel di tracciamento nelle email?
Sono piccole immagini, spesso invisibili, inserite nelle comunicazioni di posta elettronica. Quando vengono caricate da un server esterno, possono consentire di registrare informazioni sull’interazione con il messaggio. In alcuni casi questi dati possono essere associati a un destinatario identificato o identificabile.
Perché ricevo email che parlano di tracking pixel?
Molte aziende stanno informando i destinatari in vista della scadenza del 29 ottobre 2026, prevista dalle Linee guida del Garante Privacy. Le comunicazioni possono riguardare aggiornamenti delle informative, modalità di gestione del consenso e strumenti utilizzati per monitorare le email.
I pixel di tracciamento sono vietati dal Garante Privacy?
No. Le Linee guida non introducono un divieto generalizzato. Il loro impiego deve rispettare le condizioni previste dalla normativa. Il tracciamento individuale per finalità promozionali richiede normalmente il consenso, mentre in determinate circostanze possono applicarsi specifiche deroghe.
Serve sempre un consenso separato per i tracking pixel?
Non necessariamente. Il Garante chiarisce che, per le comunicazioni promozionali, il consenso all’utilizzo dei pixel può in linea di principio essere ricompreso in quello generale all’email marketing. È però indispensabile che la persona riceva informazioni chiare e possa esprimere una scelta libera e consapevole.
Posso continuare a ricevere newsletter senza essere tracciato?
Sì. Quando il tracciamento si basa sul consenso, il destinatario deve poterlo revocare anche selettivamente, continuando a ricevere le comunicazioni senza i pixel soggetti a quel consenso. Possono comunque esistere specifici trattamenti consentiti dalla normativa in presenza delle relative condizioni di deroga.
Quando entrano in applicazione le nuove regole sui tracking pixel?
Il Garante ha adottato le Linee guida il 17 aprile 2026 e il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026. Il periodo di sei mesi previsto per l’adeguamento termina il 29 ottobre 2026.
Disattivare le immagini nelle email impedisce il tracciamento?
Bloccare il caricamento delle immagini esterne può impedire l’attivazione dei pixel che dipendono da quel meccanismo. Non garantisce tuttavia l’eliminazione di ogni possibile forma di monitoraggio, che può avvenire anche attraverso altri strumenti, come determinati collegamenti presenti nei messaggi.
Le aziende devono eliminare le statistiche sulle aperture?
Non necessariamente. Il Garante contempla la possibilità di utilizzare pixel per statistiche aggregate senza consenso, purché siano rispettate precise condizioni tecniche e normative che impediscano di misurare il comportamento del singolo destinatario. Le funzionalità concrete della piattaforma devono quindi essere esaminate prima di stabilire quali trattamenti siano consentiti.
